Viaggi d'Istruzione e Uscite Didattiche

 

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 127/2017

1. FINALITÀ 

Le disposizioni vigenti in materia sono contenute nella Circolare Ministeriale n. 291 /1992, nell’O.M. n. 132/1990, nella Circolare Ministeriale n. 623/1996, nel Decreto Legislativo n. 111/1995.

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Bruno – R. Franchetti” di Venezia-Mestre considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, le lezioni con esperti e le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali e scientifici, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i soggiorni linguistico- culturali, i gemellaggi e gli scambi con scuole estere parte integrante e qualificante dell’offerta formativa.

Tali iniziative, approvate dal collegio dei Docenti, verranno realizzate con la collaborazione dei/delle docenti disponibili a concretizzare la progettazione proposta dal Consigli di Classe.

Poiché anche i viaggi di istruzione sono “progetti”, la cui realizzazione è frutto della sinergia dell’elemento progettuale didattico e di quello organizzativo e amministrativo-contabile, anche per essi sono necessari una programmazione responsabile e attenta, un loro monitoraggio e una valutazione a consuntivo.

2. PROGETTAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE 

  1. I viaggi di istruzione (e le visite didattiche) sono promossi dai docenti come progetti del Consiglio di Classe e come tali dovranno evidenziare una stretta correlazione con la programmazione di classe e risultare coerenti con le finalità educative e didattiche espresse dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto.Di conseguenza, il termine per la progettazione dei viaggi di istruzione viene fissato al mese di novembre.Solo per le classi dell’ultimo anno, i cui Consigli ritengano più opportuno svolgere il viaggio di istruzione nella prima parte dell’anno scolastico, è richiesta una progettazione (ed eventualmente approvazione) entro la fine dell’anno scolastico precedente. Questa diversa procedura, vista la complessità che comporta, è da attivarsi in via straordinaria e solo in presenza di una cogente motivazione didattica e di una continuità degli insegnanti di classe.Tutte le uscite didattiche dovranno essere approvate dai rispettivi Consigli di Classe.
  2. Ogni anno il dirigente scolastico predispone un dispositivo in cui indica il numero di viaggi e di stage linguistici sostenibili per la strutturaamministrativa. Si darà la precedenza alle classi dell’ultimo anno; se necessario, si procederà a sorteggio e, negli anni successivi, a rotazione.

1 Seduta del Consiglio di Istituto del 28/11/2017 – Verbale n. 7/2017

 

3. NORME GENERALI 

  1. Nessun tipo di viaggio o visita guidata è possibile nell’ultimo mese (ultimi trenta giorni) di lezione ad eccezione dei viaggi naturalistici e quelli culturali legati a eventi specifici.
  2. I viaggi di istruzione di più giorni sono destinati alle classi del terzo, del quarto e del quinto anno; per le classi del terzo e del quarto anno, i Consigli di Classe possono deliberare viaggi di istruzione della durata massima di cinque giorni e su destinazioni del territorio italiano; per le classi del quinto anno, i Consigli di Classe possono deliberare viaggi di istruzione della durata massima di sei giorni e su destinazioni del territorio europeo.
  3. In caso di necessità il Consiglio di Istituto individua il tetto massimo di spesa per ciascuna tipologia di viaggio di istruzione, stage linguistico e scambio, tenendo conto del fatto che siano comprese nel calcolo delle quote anche le spese relative alla progettazione, gestione amministrativa ed eventuali rimborsi spese.
  4. Annualmente, nell’ambito delle disponibilità del Programma Annuale, il Consiglio di Istituto può deliberare l’assegnazione di alcune borse di studio destinate agli studenti meritevoli le cui famiglie si trovino in difficoltà economiche. Il parametro utilizzato per l’attribuzione delle eventuali borse di studio è quello previsto dall’annuale circolare ministeriale che regolamenta l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per motivi di reddito.
  5. Per gli studenti il cui Consiglio di Classe abbia progettato un viaggio di istruzione non è possibile partecipare agli stage linguistici collocati a metà dell’anno scolastico (gennaio-febbraio). Tale limitazione non si applica ai soggiorni linguistici effettuati a settembre.

 

4. PARTECIPAZIONE

  1. Il viaggio di istruzione si effettua solo a condizione che vi partecipino almeno i due terzi della classe.
  2. Gli studenti che non partecipano al viaggio di istruzione devono essere presenti a scuola secondo il normale orario delle lezioni. In caso di assenza devono presentare la richiesta di giustificazione.
  3. Alle visite guidate e alle uscite di un giorno è obbligatoria la partecipazione dell’intera classe (salvo gli assenti della giornata). L’eventuale assenza nel giorno della visita guidata deve essere giustificata. Il Consiglio di classe può approvare uscite didattiche per il gruppo studenti che si avvale e non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica fermo restando la partecipazione dei due terzi degli alunni.
  4. Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di persone estranee alla scuola ad eccezione degli esperti esterni coinvolti nel progetto didattico.
    La scuola si impegna a favorire e agevolare in tutte le forme la partecipazione degli studenti diversamente abili.
  5. I genitori degli studenti diversamente abili possono partecipare, interamente a proprie spese, ai viaggi di istruzione, alle visite guidate, alle uscite didattiche, previa comunicazione al dirigente scolastico e al docente accompagnatore.
  6. Spetta al Consiglio di classe valutare l’opportunità della partecipazione ai viaggi di istruzione da parte degli studenti che abbiano subito provvedimenti disciplinari. Il numero degli studenti non ammessi sarà sottratto al totale per il computo dei due terzi di cui al comma 1 del presente articolo.

 

5. DOCENTI REFERENTI E ACCOMPAGNATORI 

  1. Gli accompagnatori dovranno essere docenti delle classi interessate, salvo situazioni contingenti di emergenza e potranno partecipare a un massimo di due viaggi di istruzione o stage linguistici nell’anno scolastico in corso; questa limitazione non si applica alle visite guidate e alle uscite di un solo giorno.
  2. Da tale computo sono esclusi i soggiorni linguistici effettuati durante l’interruzione dell’attività didattica.
  3. La disponibilità dei docenti a fungere da accompagnatori dovrà essere segnalata sull’apposito modulo di presentazione del viaggio/uscita didattica.
  4. Per i viaggi all’estero, è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda conoscenza della lingua del Paese da visitare.
  5. Per i viaggi e le uscite didattiche, in cui sia presente un allievo diversamente abile, è necessaria la presenza del docente di sostegno o di un accudiente.
  6. I docenti accompagnatori sono due se a uscire è una sola classe; mentre, per l’uscita di più classi insieme, saranno in numero di uno ogni quindici studenti con la presenza assicurata di almeno un docente facente parte del consiglio di Classe di ciascuna classe partecipante; per le uscite nel territorio comunale sarà sufficiente un accompagnatore per classe.
  7. Il Dirigente Scolastico conferirà l’incarico con nomina.
  8. I docenti accompagnatori assumono la responsabilità di cui all’articolo 2048 del Codice Civile (“Culpa in vigilando”), integrato dall’art. 61 Legge 312/1980, nei riguardi di tutti gli studenti partecipanti al viaggio, anche se non espressamente affidati a loro.
  9. Il docente responsabile del viaggio/stage si preoccupa di raccogliere le adesioni e le ricevute dei versamenti e provvede poi a recapitarle in segreteria.

 

 6. SICUREZZA 

  1. Ove possibile si dovranno privilegiare gli spostamenti in treno, specialmente per lunghe percorrenze.
  2. Le ditte di autotrasporto dovranno garantire il rispetto di tutta la normativa vigente.
  3. Tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
  4. L’eventuale agenzia scelta dovrà rilasciare alla Scuola e ai docenti accompagnatori il nome e il numero di telefono di un referente sempre reperibile.
  5. Gli insegnanti accompagnatori segnaleranno tempestivamente alla Presidenza situazioni di rischio, disguidi, irregolarità entro 24 ore per consentire eventuali reclami scritti all’agenzia di viaggio entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.
  6. Gli studenti dovranno essere muniti della tessera sanitaria e segnalare in modo tempestivo eventuali allergie a cibi e/o farmaci o particolari problemi di
    salute che richiedano precauzioni particolari.
  7. I docenti accompagnatori devono avere tutti i recapiti telefonici dei genitori (o di chi ne fa le veci) di ogni singolo studente, per eventuali comunicazioni urgenti che li riguardino.