Attività di Volontariato

 

Art.1 – Oggetto e finalità

1. L’Istituto promuove attività individuali e collettive di volontariato col duplice obiettivo di offrire opportunità di impegno sociale e civile e di autorealizzazione, arricchendo e potenziando l’offerta formativa a favore della popolazione giovanile e adulta.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei volontari.

3. Il presente regolamento è inserito nel PTOF

Art. 2 – Criteri di utilizzo

1. Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile ed allo sviluppo dei servizi scolastici, sono conferite esclusivamente a volontari sia come impegno spontaneo singolo che di gruppo.

2. Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:

  • attività laboratoriali all’interno di progetti didattici predisposti dai docenti e approvati dal collegiodei docenti;
  • attività laboratoriali relative a mestieri e competenze legate al territorio e alla sua storia;
  • attività di integrazione didattica per particolari e motivate esigenze;
  • assistenza e/o animazione per momenti non curricolari;
  • attività di supporto per la realizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro approvato dal Collegio dei docenti.

3. Il Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, ha la facoltà di individuare altri settori di intervento.

4. Le attività laboratoriali saranno vagliate dagli organi collegiali secondo le proprie prerogative.

Art. 3 – Modalità e criteri di affidamento

1. L’affidamento dell’attività di volontariato è effettuato dal dirigente scolastico.

2. Costituisce condizione vincolante per l’affidamento dell’attività la preventiva integrale accettazione del presente regolamento.

Art. 4 – Requisiti soggettivi

1. Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • età superiore ai 18 anni
  • godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione
  • idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell’incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico
  • autocertificazione ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 2014.
  • aver effettuato le certificazioni vaccinali previste per il personale docente in servizio;
  • aver effettuato la formazione di base (4 ore) e la formazione specifica (8 ore) prevista dal D.L.vo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
  • impegnarsi a conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Documento di valutazione dei rischi della scuola, il piano di evacuazione predisposto dalla scuola.

Art. 5 – Qualificazione giuridica e fiscale dell’incarico

1. L’impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività della scuola, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l’apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.

2. L’affidamento dell’incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato ancorchè a termine.

3. L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell’interessato in relazione ai requisiti richiesti per l’accesso all’incarico medesimo.

Art. 6 – Rimborso spese

1. L’attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo.

Art. 7 – Modalità organizzative

1. Il docente responsabile del progetto/attività nella quale il volontario è utilizzato provvede a organizzare, sovrintendere, verificare e accertare le prestazioni relative intendendosi, ai meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al personale dell’Istituto.

2. Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.

3. Il responsabile verifica i risultati delle attività anche attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con gli alunni.

4. All’inizio dell’attività il responsabile predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 8 – Assicurazione

L’Istituto è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell’istituto.

Art. 9 – Doveri dei volontari

Ciascun volontario è tenuto, pena la revoca dell’incarico, a:

  • svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità dell’interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizioni di legge e/o regolamento;
  • rispettare gli orari di attività prestabiliti;
  • tenere, in ogni circostanza e verso chiunque, un comportamento improntato alla massima correttezza;
  • non dedicarsi, durante il proprio servizio a favore dell’Istituto, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l’incarico;
  • notificare tempestivamente all’ufficio di segreteria eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni;
  • attenersi alle indicazioni ricevute in materia di trattamento dei dati personali e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • segnalare al responsabile tutti quei fatti o circostanze imprevisti che richiedono modifiche o adeguamenti del progetto o che possano causare danni a persone e alla stessa istituzione scolastica
  • ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l’istituto e i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

 

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